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Sono previste nuove sanzioni per chi non trasmette entro 12 giorni

Dal 1° gennaio 2021 gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi sono entrati a regime anche per i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate con volume d’affari INFERIORI a € 400.000 nel 2018.

La norma prevede che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Cosa è cambiato

Fino al 31 dicembre 2020 non si applicavano sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

Sulla questione è intervenuta la Guardia di Finanza con la circolare n. 2017/2021 del 05 gennaio 2021, che esamina le nuove disposizioni.

La Legge di Bilancio 2021 ha revisionato e ampliato le sanzioni

La Guardia di Finanza rileva che dal 1° gennaio 2021, a seguito della L. 178/2020 (cosiddetta Legge di Bilancio 2021) sono state revisionate ed ampliate le sanzioni applicabili alle violazioni in tema di corrispettivi telematici.

DESCRIZIONE SANZIONE
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri La sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro.

 

In caso di mancato funzionamento dei registratori telematici, laddove il corrispettivo non venga annotato nel registro di emergenza La sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro.

 

Se non si provvede tempestivamente alla richiesta di intervento per manutenzione o di omessa verifica periodica dei registratori la sanzione amministrativa applicata è da 250€ a 2.000 €

 

In caso di mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali, ovvero di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali La sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro.

 

Omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA Sanzione in misura fissa. 100 Euro per ciascuna trasmissione
Omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali Da 100 € a 4.000 €
Manomissione o alterazione dei registratori telematici Da 3.000 € a 12.000 €

 

La modifica del ravvedimento operoso per migliorare le correzioni

Nell’ottica di assolvere agli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, è stato modificato il ravvedimento operoso, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni e i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività del ravvedimento operoso.

Novità sulla preclusione legata ai controlli

Sicuramente l’aspetto più significativo delle modifiche apportate è il venir meno della preclusione legata ai controlli.
Infatti l’accesso al ravvedimento operoso è possibile anche nel caso in cui la violazione sia stata già contestata ovvero siano iniziati gli accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza.
L’unico impedimento è la notifica di atti di liquidazione e di accertamento.

Affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo omesso e degli interessi moratori calcolati al tasso legale.

La Guardia di Finanza nella circolare ricorda che il ravvedimento operoso non si applica alle violazioni che riguardano l’omessa memorizzazione ovvero la memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.