Cosa dice il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

È noto che i redditi da lavoro dipendente sono costituiti da “tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

In deroga a questo principio, l’articolo 51 del TUIR individua una serie di fattispecie che sono escluse o che concorrono soltanto parzialmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

 

L’assegnazione in uso promiscuo dei veicoli aziendali e la legge di bilancio 2020

Tra queste somme e valori in genere che costituiscono i redditi da lavoro dipendente, il comma 4 lett.a) del suddetto articolo 51 disciplina le ipotesi di assegnazione in uso promiscuo (ovvero con la possibilità di utilizzo sia ai fini aziendali che personale) delle seguenti tipologie di veicoli:

  • Autovetture;
  • Autoveicoli per il trasporto promiscuo;
  • Autocaravan;
  • Motocicli;
  • Ciclomotori.

La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019), ha modificato, a decorrere dal 1° luglio 2020, le modalità di determinazione del Fringe Benefit per i veicoli che sono concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Il Fringe Benefit prima della Legge di Bilancio 2020

Prima delle modifiche operate dalla Legge di bilancio 2020, in caso di concessione in uso promiscuo al dipendente dell’auto aziendale, il quantum che doveva concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF era stabilito nella misura convenzionale del 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 chilometri annui, calcolato sula base delle tariffe chilometriche di ACI e al netto di eventuali importi trattenuti al dipendente.
Nell’ipotesi di utilizzo per una sola parte dell’anno, era necessario ragguagliare l’importo all’effettivo periodo di utilizzo da parte del dipendente.

Il Fringe Benefit 2020 è legato ai valori di emissione di anidride carbonica

Ai fini di incentivare l’assegnazione ai dipendenti dei veicoli poco inquinanti, la legge di bilancio 2020 ha modificato art. 51 del TUIR comma 4 lettera a) quantificando il Fringe Benefit, derivante dalla concessione in uso promiscuo del veicolo, non più in misura fissa forfettaria (ovvero il 30% della percorrenza di 15.000 Km annui), ma variabile e in misura inversamente proporzionale ai valori di emissione di anidride carbonica che sono emessi dai veicoli che vengono utilizzati.

Le nuove indicazioni riassunte in una tabella

Pertanto per i veicoli:

  • Di nuova immatricolazione
  • Concessi in uso promiscuo a partire dal 1° luglio 2020

ai fini della determinazione del benefit, è necessario assumere percentuali diversificate ed inversamente proporzionali alle emissioni di CO2 per Km degli autoveicoli.
Tali percentuali, indicate nella tabella che segue, devono essere applicate all’importo che corrisponde alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui dei veicoli calcolata in base alle tariffe ACI.

In sintesi:

Data immatricolazione veicolo Data del contratto Percentuale da applicare alla percorrenza annua di 15.000 km Emissioni di CO2/KM
Entro 30.06.2020 Entro 30.06.2020 30% Non rilevanti
Entro 30.06.2020 Dal 01.07.2020 Il benefit imponibile riguarda la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo (da valorizzare) Non rilevanti
25% Entro 60g/km
30% Superiore a 60 g/km ma non 160g/km
Dal 01.07.2020 Dal 01.07.2020 40% (50% dal 2021) Superiore a 160g/km ma non a 190g/km
50% (60% dal 2021) Superiore a 190g/km

 

Il Fringe Benefit 2020, le disposizioni per il dipendente e per l’azienda

Le modifiche operate dalla Legge di bilancio 2020 impattano solamente nella determinazione del Fringe Benefit tassato in capo al dipendente e non sul regime fiscale di deduzione dei costi del datore di lavoro.

Per quest’ultimo rimangono applicabili le regole previste dall’art. 164 comma 1 lett. B-bis) del TUIR, in base alle quali, a prescindere dal veicolo e dalla quantificazione del Fringe Benefit in capo al dipendente, i relativi costi sono deducibili in misura pari al 70%.

Il vademecum per le imprese italiane per capire come agire con la Brexit

Dal 1° gennaio 2021, cessato il periodo transitorio, il Regno Unito ha acquisito lo status di Stato extracomunitario e non fa più parte del territorio doganale e fiscale della UE.

Quindi, a partire da tale data, cessano la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea.
Gli scambi commerciali con il regno Unito, entrato ora nel regime della Brexit, saranno pertanto soggetti alle regole ed alle formalità doganali previste per i Paesi extraeuropei.

Direttiva IVA”, cosa è cambiato?

I rapporti commerciali con il Regno Unito, pertanto, non sono più soggetti alla Direttiva 2006/11/CE del Consiglio del 27/11/2006, meglio conosciuta come “Direttiva IVA”.

Sappiamo che il Regno Unito è un importatore totale, compra tantissimi beni dall’Europa – soprattutto tantissimo Made in Italy – ma vende poco all’estero.
Cibo, abbigliamento, arredamenti, macchinari e veicoli europei, che oggi si trovano in abbondanza nel Paese di oltre Manica e che sono importati, a causa della Brexit dovranno ora passare una dogana e potrebbero dover pure pagare dei dazi.

Cosa devono affrontare le imprese italiane con la Brexit

Risulta pertanto fondamentale per le imprese italiane capire come comportarsi a partire dal 1° gennaio 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito.

Per le imprese italiane si possono verificare i seguenti casi:

  1. Cessioni di beni a favore di soggetti passivi del Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021 non sono più classificabili come cessioni intracomunitarie (art. 41 , comma 1, lett. A del DL 331/93), ma costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili Iva (art. 8, comma 1 lettere a-b del Dpr 633/72)
  2. Gli acquisti di beni da soggetti economici stabiliti del Regno Unito non sono più classificabili tra gli acquisti intracomunitari (art. 38 del Dl 331/1993), ma tra le importazioni soggette ad IVA (art. 67 del DPR 633/72)
  3. Per le prestazioni di servizi:
  • Effettuate nei confronti di soggetti economici stabiliti nel Regno Unito (B2B): per carenza del requisito territoriale possono continuare ad essere fatturate “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 7 ter comma 1, lett.a. del DPR 633/72
  • Effettuate nei confronti di soggetti privati (B2C): ai sensi dell’art, 7ter comma 1 lettera b, del DPR 633/72 possono continuare ad essere fatturare con iva italiana
  • Ricevute da soggetti economici stabiliti nel Regno Unito (B2B): devono essere autofatturate ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72

Visto ad uscire” ed “esterometro”, con qualche eccezione

In sintesi le operazioni concluse da imprese italiane con operatori economici del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021:

  • devono essere accompagnate dalla presentazione di una dichiarazione in dogana. In particolare ci deve essere la prova dell’invio dei beni nel regno Unito attraverso il cosiddetto “visto ad uscire”
  • devono essere inserite nella comunicazione cosiddetta “esterometro” ad esclusione di quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale o che sono certificate dalla fattura elettronica. (si ricorda che a partire al 1° gennaio 2022 l’esterometro sarà abolito)
  • non devono più essere indicate negli elenchi Intrastat e non richiedono più la verifica dell’iscrizione al Registro VIES.

Per ulteriori delucidazioni rivolgersi direttamente presso il nostro studio

Tutte le novità del decreto Milleproroghe

La legge di conversione del DL 31.12.2020 n. 183 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), Legge 26 febbraio 2021 n.21, è intervenuta a prorogare i termini ordinari per lo svolgimento annuale dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020.

Prima dell’approvazione definitiva del bilancio, occorre che l’Organo amministrativo rediga un progetto di bilancio il cui termine gode anch’esso della proroga.

 

Chi deve predisporre il progetto di bilancio

L’Organo amministrativo, pertanto, è tenuto alla predisposizione del progetto di bilancio ai sensi dell’art. 2423 comma 5 del Codice Civile per le S.p.A. e art. 2475 comma 5 del Codice Civile per le S.r.l..

L’obbligo di redazione ricade su uno dei seguenti soggetti:

  • Amministratore Unico
  • Consiglio di Amministrazione
  • Consiglio di Gestione

Nel caso del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Gestione l’approvazione del progetto di bilancio non può essere delegata ad uno dei componenti del Consiglio, come statuito dall’art. 2381, comma 4 del Codice Civile, che ricorda che la formazione del bilancio non è una competenza delegabile.

Il termine ordinario per l’approvazione del bilancio da parte dei soci è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ovvero per i bilanci 2020 il termine ordinario sarebbe 30 aprile 2021).

Il Decreto Milleproroghe stabilisce la  convocazione delle assemblee entro 180 giorni

Il decreto Milleproroghe, prorogando il termine qui sopra specificato, ha fissato che le assemblee di approvazione del bilancio 2020, possono, a prescindere da quanto stabilito (o non stabilito) negli statuti, essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in deroga a quanto previsto dagli art. 2364, comma 2 e 2478-bis del Codice Civile, o alle diverse disposizioni statutarie.
Tale previsione, inoltre, lascia aperta la possibilità di prolungare ulteriormente l’applicazione della disciplina di cui all’art. 106 del D.l. 18/2020 (decreto Cura Italia), nel caso l’emergenza epidemiologica dovesse prolungarsi anche oltre il 2021.

Novità: le assemblee di approvazione anche da remoto

Inoltre, le assemblee possono svolgersi “a distanza” mediante mezzi di telecomunicazione a prescindere dalle indicazioni statutarie. Infatti, la norma prevede che tutte le disposizioni del citato art. 106 si applichino alle assemblee “tenute” (non è sufficiente la mera convocazione e/o pubblicazione della convocazione) entro il 31 luglio 2021.

In particolare è possibile che:

  • Le assemblee dei soci delle SPA avvengano in via elettronica o per corrispondenza e che l’intervento all’assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non contemplato negli statuti;
  • I soci delle SRL esprimano il voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto;
  • Per le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, potranno avvalersi dell’istituto del rappresentante designato.
  • Le riunioni a distanza valgono anche per gli organi collegiali come i Consigli di Amministrazione o i Consigli di Gestione che devono approvare il progetto di bilancio.

C’è la possibilità di esprimere il voto anche non in presenza

La norma ha la finalità di rendere possibile lo svolgimento delle riunioni consentendo il ricorso generalizzato a strumenti che permettano l’intervento dei partecipanti e l’espressione di voto senza necessariamente la presenza fisica in un unico luogo stante la situazione di emergenza causata dal Covid, derogando anche alle norme di legge e dello statuto.

Gli adempimenti e lo scadenzario in sintesi

In sintesi gli adempimenti per approvazione del bilancio e lo scadenzario per le società in cui sono presenti gli organi di controllo (Collegio Sindacale e/o Revisore Legale).

Sono riportati i termini ordinariamente previsti dal Codice Civile e quelli prorogati dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe:

TERMINE DI CALENDARIO
ADEMPIMENTO TERMINE DI LEGGE ORDINARIO
120 GIORNI
PROROGATO
180 GIORNI
Approvazione della bozza di bilancio e consegna agli organi di controllo. Documenti da presentare: Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconti finanziario, Nota integrativa, relazione sulla gestione Almeno 30 giorni prima di quello di convocazione dell’Assemblea dei Soci 31 marzo 2021 30 maggio 2021
Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, degli allegati e delle relazioni degli organi di controllo Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’approvazione del bilancio e fino all’approvazione 15 aprile 2021 14 giugno 2021
Convocazione dell’organo deliberativo Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea, se la convocazione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su qualunque altro quotidiano 15 aprile 2021 14 giugno 2021
Ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima della data fissata 22 aprile 2021 21 giugno 2021
Approvazione del bilancio 30 aprile 2021 29 giugno 2021

 

Sono previste nuove sanzioni per chi non trasmette entro 12 giorni

Dal 1° gennaio 2021 gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi sono entrati a regime anche per i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate con volume d’affari INFERIORI a € 400.000 nel 2018.

La norma prevede che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Cosa è cambiato

Fino al 31 dicembre 2020 non si applicavano sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

Sulla questione è intervenuta la Guardia di Finanza con la circolare n. 2017/2021 del 05 gennaio 2021, che esamina le nuove disposizioni.

La Legge di Bilancio 2021 ha revisionato e ampliato le sanzioni

La Guardia di Finanza rileva che dal 1° gennaio 2021, a seguito della L. 178/2020 (cosiddetta Legge di Bilancio 2021) sono state revisionate ed ampliate le sanzioni applicabili alle violazioni in tema di corrispettivi telematici.

DESCRIZIONE SANZIONE
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri La sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro.

 

In caso di mancato funzionamento dei registratori telematici, laddove il corrispettivo non venga annotato nel registro di emergenza La sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro.

 

Se non si provvede tempestivamente alla richiesta di intervento per manutenzione o di omessa verifica periodica dei registratori la sanzione amministrativa applicata è da 250€ a 2.000 €

 

In caso di mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali, ovvero di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali La sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro.

 

Omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA Sanzione in misura fissa. 100 Euro per ciascuna trasmissione
Omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali Da 100 € a 4.000 €
Manomissione o alterazione dei registratori telematici Da 3.000 € a 12.000 €

 

La modifica del ravvedimento operoso per migliorare le correzioni

Nell’ottica di assolvere agli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, è stato modificato il ravvedimento operoso, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni e i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività del ravvedimento operoso.

Novità sulla preclusione legata ai controlli

Sicuramente l’aspetto più significativo delle modifiche apportate è il venir meno della preclusione legata ai controlli.
Infatti l’accesso al ravvedimento operoso è possibile anche nel caso in cui la violazione sia stata già contestata ovvero siano iniziati gli accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza.
L’unico impedimento è la notifica di atti di liquidazione e di accertamento.

Affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo omesso e degli interessi moratori calcolati al tasso legale.

La Guardia di Finanza nella circolare ricorda che il ravvedimento operoso non si applica alle violazioni che riguardano l’omessa memorizzazione ovvero la memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.