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Cosa dice il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

È noto che i redditi da lavoro dipendente sono costituiti da “tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

In deroga a questo principio, l’articolo 51 del TUIR individua una serie di fattispecie che sono escluse o che concorrono soltanto parzialmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

 

L’assegnazione in uso promiscuo dei veicoli aziendali e la legge di bilancio 2020

Tra queste somme e valori in genere che costituiscono i redditi da lavoro dipendente, il comma 4 lett.a) del suddetto articolo 51 disciplina le ipotesi di assegnazione in uso promiscuo (ovvero con la possibilità di utilizzo sia ai fini aziendali che personale) delle seguenti tipologie di veicoli:

  • Autovetture;
  • Autoveicoli per il trasporto promiscuo;
  • Autocaravan;
  • Motocicli;
  • Ciclomotori.

La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019), ha modificato, a decorrere dal 1° luglio 2020, le modalità di determinazione del Fringe Benefit per i veicoli che sono concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Il Fringe Benefit prima della Legge di Bilancio 2020

Prima delle modifiche operate dalla Legge di bilancio 2020, in caso di concessione in uso promiscuo al dipendente dell’auto aziendale, il quantum che doveva concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF era stabilito nella misura convenzionale del 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 chilometri annui, calcolato sula base delle tariffe chilometriche di ACI e al netto di eventuali importi trattenuti al dipendente.
Nell’ipotesi di utilizzo per una sola parte dell’anno, era necessario ragguagliare l’importo all’effettivo periodo di utilizzo da parte del dipendente.

Il Fringe Benefit 2020 è legato ai valori di emissione di anidride carbonica

Ai fini di incentivare l’assegnazione ai dipendenti dei veicoli poco inquinanti, la legge di bilancio 2020 ha modificato art. 51 del TUIR comma 4 lettera a) quantificando il Fringe Benefit, derivante dalla concessione in uso promiscuo del veicolo, non più in misura fissa forfettaria (ovvero il 30% della percorrenza di 15.000 Km annui), ma variabile e in misura inversamente proporzionale ai valori di emissione di anidride carbonica che sono emessi dai veicoli che vengono utilizzati.

Le nuove indicazioni riassunte in una tabella

Pertanto per i veicoli:

  • Di nuova immatricolazione
  • Concessi in uso promiscuo a partire dal 1° luglio 2020

ai fini della determinazione del benefit, è necessario assumere percentuali diversificate ed inversamente proporzionali alle emissioni di CO2 per Km degli autoveicoli.
Tali percentuali, indicate nella tabella che segue, devono essere applicate all’importo che corrisponde alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui dei veicoli calcolata in base alle tariffe ACI.

In sintesi:

Data immatricolazione veicolo Data del contratto Percentuale da applicare alla percorrenza annua di 15.000 km Emissioni di CO2/KM
Entro 30.06.2020 Entro 30.06.2020 30% Non rilevanti
Entro 30.06.2020 Dal 01.07.2020 Il benefit imponibile riguarda la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo (da valorizzare) Non rilevanti
25% Entro 60g/km
30% Superiore a 60 g/km ma non 160g/km
Dal 01.07.2020 Dal 01.07.2020 40% (50% dal 2021) Superiore a 160g/km ma non a 190g/km
50% (60% dal 2021) Superiore a 190g/km

 

Il Fringe Benefit 2020, le disposizioni per il dipendente e per l’azienda

Le modifiche operate dalla Legge di bilancio 2020 impattano solamente nella determinazione del Fringe Benefit tassato in capo al dipendente e non sul regime fiscale di deduzione dei costi del datore di lavoro.

Per quest’ultimo rimangono applicabili le regole previste dall’art. 164 comma 1 lett. B-bis) del TUIR, in base alle quali, a prescindere dal veicolo e dalla quantificazione del Fringe Benefit in capo al dipendente, i relativi costi sono deducibili in misura pari al 70%.