Articoli

Il vademecum per le imprese italiane per capire come agire con la Brexit

Dal 1° gennaio 2021, cessato il periodo transitorio, il Regno Unito ha acquisito lo status di Stato extracomunitario e non fa più parte del territorio doganale e fiscale della UE.

Quindi, a partire da tale data, cessano la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea.
Gli scambi commerciali con il regno Unito, entrato ora nel regime della Brexit, saranno pertanto soggetti alle regole ed alle formalità doganali previste per i Paesi extraeuropei.

Direttiva IVA”, cosa è cambiato?

I rapporti commerciali con il Regno Unito, pertanto, non sono più soggetti alla Direttiva 2006/11/CE del Consiglio del 27/11/2006, meglio conosciuta come “Direttiva IVA”.

Sappiamo che il Regno Unito è un importatore totale, compra tantissimi beni dall’Europa – soprattutto tantissimo Made in Italy – ma vende poco all’estero.
Cibo, abbigliamento, arredamenti, macchinari e veicoli europei, che oggi si trovano in abbondanza nel Paese di oltre Manica e che sono importati, a causa della Brexit dovranno ora passare una dogana e potrebbero dover pure pagare dei dazi.

Cosa devono affrontare le imprese italiane con la Brexit

Risulta pertanto fondamentale per le imprese italiane capire come comportarsi a partire dal 1° gennaio 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito.

Per le imprese italiane si possono verificare i seguenti casi:

  1. Cessioni di beni a favore di soggetti passivi del Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021 non sono più classificabili come cessioni intracomunitarie (art. 41 , comma 1, lett. A del DL 331/93), ma costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili Iva (art. 8, comma 1 lettere a-b del Dpr 633/72)
  2. Gli acquisti di beni da soggetti economici stabiliti del Regno Unito non sono più classificabili tra gli acquisti intracomunitari (art. 38 del Dl 331/1993), ma tra le importazioni soggette ad IVA (art. 67 del DPR 633/72)
  3. Per le prestazioni di servizi:
  • Effettuate nei confronti di soggetti economici stabiliti nel Regno Unito (B2B): per carenza del requisito territoriale possono continuare ad essere fatturate “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 7 ter comma 1, lett.a. del DPR 633/72
  • Effettuate nei confronti di soggetti privati (B2C): ai sensi dell’art, 7ter comma 1 lettera b, del DPR 633/72 possono continuare ad essere fatturare con iva italiana
  • Ricevute da soggetti economici stabiliti nel Regno Unito (B2B): devono essere autofatturate ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72

Visto ad uscire” ed “esterometro”, con qualche eccezione

In sintesi le operazioni concluse da imprese italiane con operatori economici del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021:

  • devono essere accompagnate dalla presentazione di una dichiarazione in dogana. In particolare ci deve essere la prova dell’invio dei beni nel regno Unito attraverso il cosiddetto “visto ad uscire”
  • devono essere inserite nella comunicazione cosiddetta “esterometro” ad esclusione di quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale o che sono certificate dalla fattura elettronica. (si ricorda che a partire al 1° gennaio 2022 l’esterometro sarà abolito)
  • non devono più essere indicate negli elenchi Intrastat e non richiedono più la verifica dell’iscrizione al Registro VIES.

Per ulteriori delucidazioni rivolgersi direttamente presso il nostro studio